Art. 19.
(Politiche regionali sull'allargamento dell'Unione europea).

      1. La regione promuove le iniziative e adotta i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari ad adattare le strutture, le reti e i servizi presenti sul proprio territorio alle esigenze dell'allargamento dell'Unione europea.
      2. La regione opera altresì per favorire la competitività delle attività economiche regionali nei confronti dei nuovi Stati membri dell'Unione europea e degli Stati dell'Europa centro-orientale.
      3. Nell'ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, la regione concorda con lo Stato provvedimenti legislativi specifici, interventi finanziari mirati e forme speciali di agevolazione fiscale con le modalità e nell'ambito delle materie, anche di legislazione esclusiva dello Stato, individuate e disciplinate con appositi decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.